Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Consorzio stabile

La domanda riguarda il caso di appalto di servizi di natura intellettuale, il cui disciplinare di gara abbia previsto che i concorrenti debbano presentare, per la dimsotrazione della capacità finanzairia, "due dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993 ed intestate alla presente Stazione appaltante, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione del presente appalto". Nel caso in cui alla gara partecipi un consorzio stabile, tali dichiarazioni dovranno essere presentate da: 1) tutte le imprese consorziate; 2) solo le imprese consorziate individuate come esecutrici delle prestazioni scaturenti dal contratto; 3) solo il consorzio stabile; 4) il consorzio stabile più tutte le imprese consorziate; 5) il consorzio stabile più le sole imprese consorziate individuate come esecutrici del servizio? E nel caso di consorzio ordinario?

Requisiti (Cod. Quesito 269)
QUESITO del 09/04/2018

E' pervenuto il seguente quesito da parte di un consorzio che intende partecipare ad una gara di finanza di progetto indetto da questa Amministrazione e cioè: "Con riferimento ai requisiti richiesti (in misura doppia) al punto 2.2.1 lettere d) ed e) del disciplinare di gara si chiede di chiarire se ai fini della dimostrazione dei suddetti, lo Scrivente Consorzio Stabile possa sommare, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente il fatturato medio di ogni impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore) e il capitale sociale di ogni singola impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore). Il disciplinare prescrive: "d) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 1.758.200,03; e) capitale sociale non inferiore al 5% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 879.100,02. La risposta può essere Affermativa?

consorzio stabile (Cod. Quesito 370)
QUESITO del 21/09/2018

Si verifica il caso in cui un Consorzio stabile, dotato dei requisiti, risulti aggiudicatario di un'opera che comprenda lavori edili ed impiantistici, e che abbia indicato, come unica impresa esecutrice, una ditta qualificata per i soli impianti (e quindi, non per le opere edili). In sede di verifica dell'idoneità tecnica amministrativa dell'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/08, il Rup dovrà concludere con esito negativo detta verifica, dato che l'impresa non è in grado di svolgere lavori edili ed il personale non è formato per gli stessi. Ciò impedisce la stipula del contratto. Come si risolve questa aporia?

Premesso che: - a seguito di gara europea, la sottoscritta impresa pubblica, operante nei Settori Speciali, ha sottoscritto un contratto di appalto per l’esecuzione di servizi di manutenzione con un <> composto da un “Consorzio Stabile” quale mandataria e una “società a responsabilità limitata” quale mandante; - La mandataria ha assegnato, previa indicazione in sede di gara, l’esecuzione dei lavori ad una determinata impresa in possesso dei requisiti di legge. - Nel corso di validità del rapporto contrattuale il Consorzio in argomento ha richiesto di affidare una parte dei servizi ad una ditta terza non indicata in sede di gara. Ciò premesso, si richiede una gentile CONFERMA sulla legittimità di tale facoltà ovvero le eventuali motivazioni da addurre per il RIGETTO della domanda.

Si domanda se, al fine del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera B sono equiparati ai consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lettera c. del D.lgs 50/2016 smi e quindi se nel disciplinare di gara è necessario fari indicare quali sono le consorziate delle quali il consorzio utilizza i requisiti o essendo i contratti stipulati direttamente in capo al consorzio costituito ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera b) non è necessario?
Nel caso, è sufficiente farsi indicare solo il nominativo della consorziata esecutrice ai fini della verifica dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 smi , anche se la stessa non dovesse possedere in proprio i requisiti di carattere tecnico professionale posseduti invece dal consorzio ?
E' necessario farsi fornire ulteriori indicazioni?

Si chiede se il principio mutualistico del "cumulo alla rinfusa" relativo ai Consorzi, di cui al parere n. 370, sia applicabile anche con la L. 108/21 Semplificazioni bis. Nello specifico si chiede altresì, in caso di risposta affermativa: 1 - per quali requisiti esso operi ossia se per tutti o solo per alcuni quali le SOA e/o i lavori analoghi nell'ultimo quinquennio; 2 - se tale principio valga per tutti i consorzi o solo per alcuni.

La disciplina sui Consorzi prevede che, per quanto riguarda i requisiti economici e tecnico finanziari, tra di essi e le proprie ditte consorziate operi il c.d. "cumulo dei requisiti alla rinfusa". La normativa indica altresì che, il soggetto produttore dell'offerta economica in sede di gara nonché firmatario del contratto debba essere il Consorzio (e non la ditta consorziata esecutrice), il quale avrà anche l'onere di emettere fattura elettronica rispetto alla quale, la Stazione Appaltante, non avrà alcun obbligo di controllo sul pagamento del dovuto dal Consorzio alla consorziata. Tutto ciò premesso, poiché la norma parrebbe ricondurre ogni casistica direttamente al solo Consorzio si chiede conferma che, l'eventuale controllo dei requisiti generali qualora effettuato e fatte salve le semplificazioni previste dall'art. 36 comma 6-bis per gli acquisti svolti sui mercati elettronici, debbano essere effettuati esclusivamente nei confronti del Consorzio e non alla ditta consorziata esecutrice. Ten. Col. Filippo STIVANI.